STATUTO

ITCCA ROMA

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ITCCA ROMA
Art. 1 Denominazione e sede – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986 è costituita, con sede in Via Ugo Sesini 8,
00124 Roma, un’associazione che assume la denominazione “ITCCA Roma associazione sportiva
dilettantistica” utilizzando l’acronimo “ITCCA Roma A.S.D..”
La sede potrà essere variata in seguito tramite semplice delibera del Consiglio Direttivo.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare
riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni
sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del
Consiglio Direttivo.
Art. 2 Scopo – L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di democraticità, partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non
ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi.
Art. 3 Oggetto – L’associazione si propone come attività primaria e principale:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 7 del DLgs. 36/2021 in particolare ma non esclusivo nelle discipline del Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) “Stile Yang Originale”, così come tramandate dal Maestro Chu King Hung;
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro
realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e le pratiche del
Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong);
L’associazione si propone come attività secondaria e strumentale:
a1) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
b1) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
L’elenco delle attività secondarie e strumentali indicate alla lettera a1) e alla lettera b1) è esplicativo e non esaustivo, pertanto in seguito potranno essere aggiunte attività secondarie tramite semplice delibera del consiglio direttivo.
Art. 4 Soci – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche,
che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Tutti i soci godono degli stessi diritti, ispirati dai
principi di democrazia ed uguaglianza.
Art. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate
dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la
qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 – La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine
all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
– al pagamento del contributo associativo.
Art. 7 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di
attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio
Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 8 Recesso ed esclusione – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Art. 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi
decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie o concorrenziali agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Art. 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari
mediante lettera, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 9 e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere
la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di
esclusione.
Art. 11 Risorse economiche e Fondo Comune – L’associazione trae le risorse economiche per il suo
funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione ed organizzazione di manifestazioni sportive
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e
tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita
dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività
statutariamente previste.
Art. 12 Esercizio sociale – L’esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il
rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 13 Organi dell’Associazione – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Art. 14 Assemblee – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve compiersi
mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, ed inviati agli associati
con i metodi che il Consiglio Direttivo reputerà idonei a raggiungere tutti gli aventi diritto almeno 20 giorni
prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima
e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione potrà essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l’invio di lettera
raccomandata, fax, email o telegramma.
Art. 15 – L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei
Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal
presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta
per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) o da
almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla
data della richiesta.
Art. 16 – Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola
con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando sono presenti
o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e
straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti
all’ordine del giorno.
Ogni socio può partecipare alle assemblee in via telematica (es. Skype) facendone richiesta scritta al
Consiglio Direttivo, tramite lettera o email. Successivamente all’assemblea il socio dovrà inviare una
dichiarazione scritta, tramite lettera o email, in cui attesta l’avvenuta partecipazione.
In caso di richieste è possibile attivare il voto telematico.
Art. 17 – L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo
scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei soci presenti per le modifiche statutarie e
per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Art. 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o
dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente
dell’assemblea.
Art. 19 Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri scelti fra gli associati
maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge
nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta
elettronica o consegnare, anche a mano, non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide
quando v’intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale,
anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita
dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.
La carica di Consigliere è gratuita.
Art. 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano
dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il
Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera
l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea deve provvedere alla
nomina di un nuovo Consiglio. E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e
associazioni sportive nell’ambito delle medesime discipline praticate all’interno di questa associazione.
Art. 21 Presidente – Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il
potere di straordinaria amministrazione.
In caso d’assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione
del nuovo Presidente, se dimissionario anche dalla carica di consigliere segue quanto disposto dall’articolo 20.
Art. 22 Collegio dei revisori – Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora richiesto, è eletto dall’assemblea; è
composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci; resta in carica due anni ed elegge al
proprio interno il Presidente.
Art. 23 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali – Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e
trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti
annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale devono essere messi a disposizione dei soci
per la consultazione.
Art. 24 Scioglimento – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto
favorevole come previsto dall’articolo 17 del presente statuto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la
liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno
devoluti ad Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, ed in ogni
modo per finalità d’utilità sociale, sentiti, eventualmente, gli organismi preposti per legge.
Art.25 Norma finale – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni del Dlgs. 36/2021 e delle leggi vigenti in materia di enti no profit.